6.1 I crediti formativi per il requisito di merito di cui all’art. 3 devono essere conseguiti, nell’ambito del medesimo corso di studi, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e/o registrati entro tale data.
6.2 In caso di insegnamenti integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutti i singoli moduli che compongono lo stesso insegnamento. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.
6.3 I crediti conseguiti dagli studenti dell’Ateneo presso Università estere nell’ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se convalidati dai Dipartimenti interessati con data data riferita ai dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l’iscrizione all’a.a. di riferimento.
Versione integrale del Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 - Parte Generale
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